Basi legali

Costituzione federale
La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 nell’articolo 78, capoversi da 1 a 3, obbliga la Confederazione a prendere in considerazione, nell’adempimento dei suoi compiti, gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio, a curare e a conservare integri i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici nonché i monumenti naturali e culturali quando l’interesse pubblico lo richieda. La Confederazione può emanare prescrizioni in proposito e sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio.

 

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
Lo scopo della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) è quello di proteggere, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione, le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e promuoverne la conservazione e la tutela. I Cantoni devono essere sostenuti nell’adempimento dei propri compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici e dev’essere assicurata la collaborazione con gli stessi. Uno degli strumenti per la protezione della natura e del paesaggio è costituito dagli inventari federali, nei quali la Confederazione iscrive gli oggetti d’importanza nazionale, ponendoli sotto protezione speciale (art. 5 LPN).

 

Ordinanza riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS)
Affinché l’inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera possa raggiungere efficacemente i suoi obiettivi di protezione e conservazione, sono stati fissati in un’ordinanza esecutiva misure e principi basilari: il 14 aprile 2010 il Consiglio federale ha infatti emanato l’ordinanza riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS). L’OIVS è la terza ordinanza concernente un inventario ai sensi dell’articolo 5 LPN che, nell’adempimento dei compiti federali, si prefigge l’obiettivo di salvaguardare e proteggere i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici nonché i monumenti naturali e culturali e di promuoverne la conservazione e la tutela. Il rapporto esplicativo relativo all’OIVS può essere scaricato in formato PDF o ordinato in forma cartacea.

 

L'importanza della decisione del Tribunale federale nel caso Rüti per l'ISOS e l'IVS
La decisione del Tribunale federale Rüti ZH del 1 aprile 2009 (DTF 135 II 209, unicamente disponibile in lingua tedesca) ha confermato la grande importanza degli inventari federali secondo l'articolo 5 alinea 1 LPN e chiarito che i Cantoni e i Comuni hanno il dovere di tener conto di questi inventari federali anche nell'adempimento di compiti cantonali et comunali. A tale riguardo gli Uffici federali dello sviluppo territoriale (ARE), dell'ambiente (UFAM), della cultura (UFC) e delle strade (USTRA) hanno elaborato la pubblicazione "Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione", la quale può essere scaricata qui. L'USTRA e l'OFC hanno inoltre fatto eseguire una perizia (Dr. iur. Jörg Leimbacher, Bern 2012) per le conseguenze che la DTF potrebbe avere sugli inventari, in particolare per l'ISOS e l'IVS. Il presente documento è disponibile unicamente in lingua tedesca (PDF, 1.31 MB).