Mandato di protezione

bauarbeiten

Lavori alla vecchia galleria dello Spluga, passo dello Spluga (GR)
Foto: M. Schmid, CBG

Vari compiti di protezione della Confederazione
Conformemente all’articolo 78 capoverso 2 della Costituzione federale, «nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri». Questi compiti della Confederazione sono molteplici come lo sono le attività delle sue varie autorità e uffici. La legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) cita fra gli altri:

  • la pianificazione e la costruzione di edifici e impianti da parte della Confederazione, quali ad esempio edifici militari o altri edifici per le aziende federali;
  • il conferimento di concessioni e permessi, ad esempio per le ferrovie, le infrastrutture aeronautiche, gli impianti di trasporto turistici e le linee elettriche ad alta tensione;
  • l’assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, quali strade, bonifiche fondiarie, impianti di protezione contro le piene e strutture viarie forestali.

Nello svolgimento di queste attività le autorità federali sono tenute al rispetto delle disposizioni della LPN e delle relative ordinanze.

Mandato dell’USTRA quale servizio IVS della Confederazione
L’Ufficio federale delle strade (USTRA) è, secondo l’articolo 23 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), l’organo federale incaricato della protezione delle vie di comunicazione storiche. Nell’adempimento di questo compito, l’Ufficio esamina i progetti della Confederazione in relazione alle ripercussioni sulle vie di comunicazione storiche e presenta le domande necessarie all’autorità competente per l’autorizzazione. In tal modo l’USTRA garantisce in primo luogo che le vie di comunicazione storiche siano rispettate e, ove predomini in esse l’interesse generale, siano conservate intatte. Quest’obbligo vige indipendentemente dal fatto che la via sia d’importanza nazionale, regionale o locale.

Nell’ambito dei compiti di protezione delle vie di comunicazione storiche, la consulenza e l’informazione delle autorità e del pubblico sull’importanza e sullo stato della natura e del paesaggio, in questo caso delle vie di comunicazione storiche, costituiscono un’ulteriore attività importante (art. 25a LPN).